Il coordinatore della sicurezza ha un ruolo determinante nell’ambito dell’edilizia, vigilando sulla sicurezza dei cantieri e sulla loro regolarità. Le sue aree d’intervento sono varie: “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico, Allegato X)”.
Egli svolge una funzione di intermediario tra il committente dei lavori e il progettista, colui che si occupa in prima battuta di pianificare e organizzare le risorse in cantiere.
Tra i requisiti obbligatori quello di aver frequentato un corso di formazione con rilascio di attestato valido.


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Due diverse tipologie di coordinamento

Si distinguono tue tipologie di coordinamento che possono essere rivestite da differenti soggetti: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
I testi di legge che disciplinano e delineano l’operato di queste figure sono:

  • Decreto legislativo 626/94 (meglio conosciuto come Legge 626);
  • Decreto legislativo 494/96″Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;
  • Testo unico sulla sicurezza 81/08.

Nello specifico, il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobili – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” descrive come segue i due ruoli.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera

  • Realizza il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni necessarie alla prevenzione e alla protezione dei lavoratori dai rischi cui sono esposti, considerando le peculiari norme di buona tecnica. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria il fascicolo non é contemplato.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera

  • Controlla, con le dovute azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle aziende esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • Valuta l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
  • Adegua, laddove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, controllando che le imprese esecutrici adattino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • Organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
  • Verifica la messa in atto di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza e puntare al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inadempienze alle disposizioni o alle prescrizioni del piano e proporre, eventualmente, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
    Il coordinatore per l’esecuzione, in assenza di provvedimenti e in mancanza di idonea motivazione da parte del committente o del responsabile dei lavori riguardo alla segnalazione, comunica l’inadempienza all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • Sospende le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Requisiti

I requisiti per rivestire la funzione di coordinatore, come riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono i seguenti:

  • Laurea magistrale in Ingegneria edile o Ingegneria aerospaziale e astronautica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio o Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali o Scienze e tecnologie geologiche, nonché attestazione di datori di lavoro o committenti comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • Laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, Scienze geologiche e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • Laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria industriale, scienze dell’architettura, Scienze e tecniche dell’edilizia, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
  • Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’exISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.