La scuola è un luogo di lavoro i cui ambienti sono frequentati un pubblico particolare (bambini e giovani) e che necessita, pertanto, una normativa sulla sicurezza sul lavoro estesa e articolata.
L’edilizia scolastica è disciplinata da due leggi specifiche (23/96 – Norme per l’edilizia scolastica e 340/97 – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica).
Nelle istituzioni scolastiche sono previsti, naturalmente, tutti gli attori coinvolti nella tutela della sicurezza citati dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, preposti, RLS, RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze. Come previsto dalla normativa, tali figure devono ricevere, a carico dal datore di lavoro, una formazione idonea al ruolo che ricoprono e devono fruirne nell’orario lavorativo.


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Il datore di lavoro, in questo caso è il dirigente scolastico e a lui spettano i doveri in tema di sicurezza: la valutazione dei rischi (con il sostegno del personale tecnico degli enti locali), la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la scelta dell’RSPP o, se il personale è inferiore alle 200 unità, l’assunzione di tale ruolo.
Gli insegnanti svolgono le funzioni dei preposti, vigilando sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informando su tali disposizioni e segnalando eventuali irregolarità. I dipendenti, in questo contesto gli alunni e coloro che utilizzano, oltre ad essi, gli spazi della scuola, hanno il diritto di svolgere le proprie attività in un ambiente sano, accogliente e al riparo da rischi.

La funzione dell’RSPP(il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere svolto dal datore di lavoro, da una persona interna alla struttura (designata dal Dirigente) o da un soggetto esterno.
Chi è nominato RSPP ha l’obbligo di frequentare un corso RSPP di 76 ore (così come per la Pubblica Amministrazione), ripartito in 3 moduli: il modulo A, di 28 ore, su competenze generali; il modulo B, di 24 ore, specifico per la Scuola e la Pubblica Amministrazione e il modulo C, di 24 ore, inerente aspetti gestionali e organizzativi. Ciascun modulo prevede un test finale e implica una frequenza minima pari al 90% delle ore. Chi ha un’esperienza pregressa o particolari titoli di studio, può frequentare solo il modulo C.

L’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve svolgere il delicato ruolo di mediatore tra datore di lavoro e lavoratori. Generalmente eletto dai lavoratori, nella scuola non è così ma può essere designato all’interno dell’RSU (la Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RSA (la Rappresentanza Sindacale Aziendale). Il nominativo del prescelto sarà poi comunicato all’INAIL dal Dirigente Scolastico.
Il DM 382/98 determina la presenza di 1 RLS nelle unità scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle istituzioni scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti). All’interno della scuola l’RLS assume due compiti essenziali: informare il Dirigente scolastico dei rischi identificati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio (D.Lgs. 196/03).

Gli addetti alle emergenze sono coloro che, in seguito alla nomina da parte del dirigente scolastico, si occupano di primo soccorso e di prevenzione antincendio. A tale incarico non si può rinunciare salvo per gravi e documentati motivi.
Il corso di primo soccorso nelle scuole, assimilate alle attività del gruppo B, ha una durata di 12 ore, di cui 8 con prove pratiche e 4 con nozioni teoriche.
Il corso antincendio ha una durata variabile in base al numero di soggetti presenti nell’edificio: se maggiore di 1000 è di 16 ore, altrimenti 8. Se la struttura ospita più di 300 persone, l’esame finale andrà sostenuto in un Comando dei Vigili del Fuoco.